Art. 5.
(Riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro delle imprese alberghiere).

      1. Alle imprese turistiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti nel settore delle attività ricettive, come definite ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), numero 1), dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome in materia di armonizzazione, valorizzazione e sviluppo del sistema turistico, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, è

 

Pag. 6

concesso uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.
      2. Lo sgravio previsto dal comma 1 è pari al 50 per cento dei contributi dovuti per ciascun lavoratore nelle aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e successive modificazioni. Nelle altre aree lo sgravio è concesso nella misura massima prevista per gli aiuti a finalità regionale, di cui alla regola «de minimis» prevista dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
      3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2006 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006 -2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.